ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI e ATTREZZATURE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN GENERE
Home
Società e Soci
Dove siamo
Link utili
 

LA LEGISLAZIONE
La direttiva 2010/35/UE (che ha sostituito la precedente direttiva 1999/36/CE) stabilisce le regole e modalità da seguire obbligatoriamente per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili. L’applicazione della Direttiva di concretizza attraverso il rispetto dei requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e, in base a quanto applicabile, negli accordi internazionali relativi al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
Recentemente il Ministero dei Trasporti ha poi emesso la circolare MIT 26422 DIV3/H del 13/11/2015 con la quale si prescrive l’approvazione e il o il controllo periodico dei pacchi bombola non rivalutabili secondo direttiva 2010/35/UE, la cui circolazione è limitata al territorio Italiano.

Inoltre il Ministero dei Trasporti, con il Decreto Dirigenziale 18 giugno 2015 (G.U. n. 159 dell’11.7.2015) "Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalitá ivi previste " ha aperto alla possibilitá di riconoscere ulteriori soggetti quali "Organismi di Controllo" per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate precedentemente all’entrata in vigore della direttiva TPED. In base alle disposizioni di tale decreto ITALCERT ha chiesto ed ottenuto il suddetto riconoscimento (Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 12 luglio 2016, prot. 15709).

Per quanto attiene il trasporto di merci pericolose via mare, è vigente l’IMDG che ha valenza mondiale; l’attuale norma vigente è l’emendamento n. 37

AMBITO DI APPLICAZIONE
La definizione di attrezzatura a pressione trasportabile è contenuta nella stessa direttiva 2010/35/UE:

  1. tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;
  2. le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell′allegato I della presente direttiva;

Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

Per quanto attiene il trasporto di merci pericolose via mare, le merci pericolose trasportabili sono indicate nel capitolo 3.2 e le attrezzature per il relativo trasporto combinato strada/mare sono indicate ai capitoli 6.2 (bombole e recipienti criogenici) ,6.1, 6.5 e 6.6 (imballaggi), 6.7 (containers) e 6.8 (veicoli cisterna ).

ATTIVITÀ SVOLTE DA ITALCERT
ITALCERT è Organismo Notificato e riconosciuto dall′Unione Europea per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Approvazione del prototipo. In questo ambito il fabbricante sottopone ad ITALCERT per essere esaminata ed approvata la documentazione di progetto, i calcoli, le procedure di fabbricazione e controllo. Oltre a tale esame documentale ITALCERT sottopone a verifica e prove un esemplare (prototipo) dell’attrezzatura oggetto di certificazione, rilasciando ad esito positivo un certificato di approvazione del prototipo.
  • Monitoraggio della fabbricazione (approvazione degli esemplari successivi al prototipo).
    Successivamente all’approvazione del prototipo, ogni altro esemplare successivamente realizzato dal fabbricante in coerenza con il prototipo approvato deve essere soggetto ad esame, verifica e prova prima di poter essere immesso in commercio.
  • Monitoraggio del Servizio di controllo interno. In alternativa all’approvazione degli esemplari successivi al prototipo il fabbricante può sottoporre ad esame ed approvazione il proprio sistema qualità a garanzia della capacità del fabbricante di realizzare esemplari conformi al prototipo approvato. ITALCERT effettua un esame della documentazione del sistema qualità e una verifica presso lo stabilimento del fabbricante per valutare la corretta applicazione del sistema stesso. Tali verifiche vengono ripetute con cadenza almeno annuale.
  • Rivalutazione della conformità. È la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell’operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE.
  • Ispezione periodica. Periodicamente le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell’ambito della direttiva 2008/68/CE (trasporto di merci pericolose) devono essere sottoposte a controlli per verificare la continua rispondenza ai requisiti in vigore al momento dell’ispezione (Nel caso di trasporto su strada tali requisiti sono stabiliti nel documento ADR).
  • Ispezione eccezionale. A seguito di interventi di riparazione le attrezzature a pressione che rientrano nell’ambito della direttiva 2008/68/CE (trasporto di merci pericolose) devono essere sottoposte ad una verifica specifica per assicurare che la riparazione effettuata consenta all’Attrezzatura di rispettare i requisirti previsti dalle legislazioni vigenti.
  • Ispezione periodica delle cisterne dei carri-cisterna. In ambito ferroviario ITALCERT è Ente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’effettuazione di verifiche periodiche sulle cisterne dei carri-cisterna. Tale attività viene svolta mediante la collaborazione di otto esperti tecnici specificatamente riconosciuti dal Ministero delle (Infrastrutture e Trasporti. L’attività di ispezione è svolta in riferimento ai requisiti stabiliti nel Regolamento per il Trasporto Internazione di merci pericolose per ferrovia (RID par. 6.8.2.4.6.).
  • Verifiche finalizzate al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate ai sensi del decreto 12/06/1925. Questa attivitá viene svolta su specifica autorizzazione ministeriale Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 12 luglio 2016, prot. 15709 ai sensi del Decreto Dirigenziale 18 giugno 2015 (G.U. n. 159 dell’11.7.2015). L’autorizzazione di ITALCERT consente sia di effettuare le verifica di mantenimento sia di autorizzare il sistema interno di ispezione (così come definito dalla ADR) di ulteriori soggetti.

ITALCERT è inoltre Organismo Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitanerie di Porto ad espletare i compiti previsti dall’art. 30 del DPR 6 giugno 2005 n° 134, per:

  • approvazione imballaggi e contenitori intermedi IBC-GIR-GRV (grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa) incluse le ispezioni, e grandi imballaggi (cap. 6.1, 6.5, 6.6).
  • containers (capitolo 6.7) e veicoli cisterna (capitolo 6.8)

In dettaglio Italcert esegue le seguenti attività

  • Approvazione del prototipo per IBC/GRV/GIR, per container cisterna e per veicoli cisterna: attività in tutto similare a quella T-PED
  • Monitoraggio della fabbricazione per container cisterna e per veicoli cisterna (approvazione degli esemplari successivi al prototipo). attività in tutto similare a quella T-PED
  • Ispezione periodica (per IBC/GRV/GIR e per container cisterna) attività in tutto similare a quella T-PED
  • Ispezione eccezionale. (per container cisterna) attività in tutto similare a quella T-PED

CERTIFICAZIONE
Le attrezzature a pressione trasportabili certificate secondo la direttiva 2010/35/UE vengono marcate con il simbolo , accompagnato dal numero identificato di ITALCERT (0426).

Per il trasporto ferroviario RID le attrezzature vengono marcate con il simbolo con il n° dell’ispettore, il tutto entro un cerchio.

Per tutte le attrezzature atte al trasporto marittimo IMDG e per i pacchi bombola autorizzati su strada nel solo territorio Italiano, secondo circolare MIT 26422 DIV3/H, le attrezzature vengono marcate con il simbolo entro un cerchio .

CONTATTI
Per eventuali richieste di chiarimenti o preventivi è possibile fare riferimento all′ing. Paolo Marchini.

 
Documenti specifici
e modulistica

Area riservata

 

Powered by Cometa Informatica

 

certificazione verifiche formazione


ITALCERT S.r.l.
Viale Sarca, 336
20126 - Milano (MI)

Tel. +39.02.66.10.48.76
Fax +39.02.66.10.14.79

Richiesta informazioni

Registro Imprese di Milano
n. Iscr. e C.F. 10598330156
P. IVA 10598330156
REA: MILANO - 1387323
Cap. Sociale € 88.870 i.v.