DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI


La legislazione

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 89/686/CEE, emessa nel 1989 e modificata successivamente con tre ulteriori Direttive (93/95/CEE, 93/68/CEE e 96/58/CE); la Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 4.12.92, n° 475, poi integrato con Decreto Legislativo 2.1.97, n° 10.

Cos’è un DPI?
Qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o piú rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Quando si usa?
l´uso del DPI è strettamente correlato con la presenza di un rischio, qualsiasi sia la sua entità, quando questo non puó essere evitato con altri mezzi. Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all´uso dei dispositivi di protezione individuale.


Classificazione

I DPI sono classificati in tre categorie a seconda del rischio dal quale devono proteggere. I DPI appartenenti alla prima categoria sono detti "di progettazione semplice" per la protezione da rischi di danni fisici di lieve entità ("rischi minori"). I DPI appartenenti alla terza categoria sono detti "di progettazione complessa" e sono destinati a proteggere l´utilizzatore da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente. In tutti gli altri casi i DPI appartengono alla seconda categoria.

Come si certifica?
I DPI appartenenti alla seconda e terza categoria devono essere sottoposti alla procedura di Certificazione CE da parte di un Organismo Notificato. Per i DPI appartenenti alla terza categoria il fabbricante deve inoltre procedere alla scelta di un Organismo Notificato, che puó essere lo stesso che ha certificato il DPI, a cui assegnare il controllo del prodotto finito o il controllo del sistema di produzione con sorveglianza. In questo caso il fabbricante appone sul prodotto la marcatura CE aggiungendo il codice numerico di quattro cifre identificativo dell´Organismo Notificato che esegue il controllo (es.: CE 0426).


  ITALCERT Organismo Notificato per la certificazione CE e (ove previsto) per il controllo di:
 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, inclusi i dispositivi per l´immersione subacquea
Dispositivi di protezione contro le cadute dall´alto per l´industria e l´alpinismo
Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi e contro il calore e le fiamme
Dispositivi per prevenire l´annegamento o per uso come aiuto al galleggiamento
Dispositivi di protezione del capo
Dispositivi di protezione degli occhi
Indumenti di protezione contro l´impatto meccanico per motociclisti
 



EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO


La legislazione
Gli equipaggiamenti marittimi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/90/UE (ex 96/98/CE).


Cos’è un equipaggiamento marittimo?
Qualsiasi equipaggiamento rientrante nella definizione della direttiva 2014/90/UE che deve essere posto a bordo delle navi ai sensi delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e delle risoluzioni e circolari dell’ IMO, nonché delle norme di prova internazionali pertinenti. Sono inoltre inclusi quegli equipaggiamenti che possono essere posti e utilizzati sulle navi su base volontaria per i quali è prevista l´approvazione dell´amministrazione dello Stato di bandiera.


Procedure di certificazione
Per gli equipaggiamenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, ITALCERT esegue le seguenti procedure di valutazione della conformità:

 
MODULO B esame CE del tipo
MODULO D garanzia di qualitá della produzione
 
 

Marcatura CE di conformità

Gli equipaggiamenti marittimi conformi alla direttiva 2014/90/UE sottoposti alle procedure di valutazione di conformitá previste, devono recare una marcatura costituita dal simbolo di un timoncino seguito dal codice numerico di quattro cifre identificativo dell´Organismo Notificato che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità, se questo partecipa alla fase di controllo della produzione, nonché dalle ultime due cifre dell´anno in cui il marchio è stato apposto.

Esempio

  ITALCERT Organismo Notificato per la certificazione CE e (ove previsto) per il controllo di:
 
Apparecchi autorespiratori ad aria compressa (allegato A.1/3.7)
Apparecchi di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo
(allegato A.1/3.8)
Apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza EEBD (allegato A.1/3.41)
   
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