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La legislazione
Gli ascensori e i componenti di sicurezza utilizzati per gli ascensori rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.
Campo di applicazione
La Direttiva Ascensori 2014/33/UE si applica, agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
- a) di persone;
- b) di persone e cose;
- c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltá, ed è munito di comandi situati all´interno del supporto del carico o a portata di una persona all´interno del supporto del carico.
Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell´allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
2. Sono esclusi dall´ambito di applicazione della presente direttiva:
- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocitá di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell´ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all´accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- j) i treni a cremagliera;
- k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Tra gli altri concetti, la Direttiva 2014/33/UE introduce i principi di Accreditamento ai sensi del Regolamento 765/2008/CE cui sono soggetti gli Organismi ai fini dello loro autorizzazione e notifica. La Direttiva 2014/33/UE è una rifusione della Direttiva 95/16/CE che è stata abrogata il 20 aprile 2016.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
« ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull´orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
Procedure di certificazione
Prima della loro commercializzazione, gli ascensori devono essere sottoposti ad una delle seguenti procedure di valutazione della conformitá :
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a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformitá a un ascensore modello sottoposto all´esame UE del tipo di cui all´allegato IV, parte B:
- i) l´esame finale per ascensori di cui all´allegato V;
- ii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá del prodotto per ascensori di cui all´allegato X;
- iii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá della produzione per ascensori di cui all´allegato XII;
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualitá approvato in conformitá all´allegato XI:
- i) l´esame finale per ascensori di cui all´allegato V;
- ii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá del prodotto per ascensori di cui all´allegato X;
- iii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá della produzione per ascensori di cui all´allegato XII;
c) la conformitá basata sulla verifica dell´unitá per ascensori di cui all´allegato VIII;
d) la conformitá basata sulla garanzia totale di qualitá e sull´esame del progetto per ascensori di cui all´allegato XI.
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Elenco degli allegati della Direttiva 2014/33/UE
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Allegato I |
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA |
Allegato II-A |
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI conformitá UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI |
Allegato II-B |
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI conformitá UE PER GLI ASCENSORI |
Allegato III |
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI |
Allegato IV |
ESAME UE DEL TIPO PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo B) |
Allegato V |
ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI |
Allegato VI |
conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo E) |
Allegato VII |
conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo H) |
Allegato VII |
conformitá BASATA SULLA VERIFICA DELL´UNITÀ PER GLI ASCENSORI (Modulo G)
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Allegato IX |
conformitá AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo C 2) |
Allegato X |
conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI (Modulo E) |
Allegato XI |
conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI (Modulo H1) |
Allegato XII |
conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI (Modulo D) |
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In tutte le procedure di certificazione elencate (Allegato IV – Allego XII ) deve essere coinvolto un Organismo Notificato che svolge le diverse attività previste.
ITALCERT è Organismo Notificato con n° 0426 per il rilascio di certificazioni CE secondo le procedure di valutazione della conformitá riportate nei seguenti allegati della Direttiva 2014/33/UE:
- ALLEGATO V - ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI
- ALLEGATO VIII - conformitá BASATA SULLA VERIFICA DELL´UNITÀ PER GLI ASCENSORI (Modulo G)
- ALLEGATO X - conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI (Modulo E)
- ALLEGATO XI - conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI (Modulo H1)
- ALLEGATO XII - conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI (Modulo D)
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all´articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Validit à delle certificazioni emesse in accordo alla Direttiva 95/16/C
Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell´ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi a norma della presente direttiva.
Esercizio di ascensori e montacarichi
Il DPR 30.04.99, n° 162 prevede una serie di disposizioni cui deve sottostare il proprietario o il legale rappresentante dell´edificio in cui vi siano ascensori e/o montacarichi in servizio privato:
- effettuare la dichiarazione di messa in servizio dell´impianto al comune competente (oltre ai dati relativi all´impianto, devono essere comunicati i nominativi dell´installatore dell´ascensore o costruttore del montacarichi, della ditta di manutenzione e dell´organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche);
- affidare la manutenzione a persona abilitata o ad una ditta di manutenzione avente personale abilitato;
- affidare l´incarico delle verifiche periodiche ad un Organismo Notificato oppure ad un Ente Pubblico;
- nel caso di modifiche all´impianto o nel caso di verifica periodica con esito negativo o a seguito di incidenti far effettuare, dopo aver provveduto all´adeguamento dell´impianto, la verifica straordinaria ad uno degli organismi di cui sopra;
- assicurare la disponibilità del libretto dell´impianto contenente, oltre ai dati dell´impianto, anche l´esito delle manutenzioni, i verbali delle verifiche periodiche, le comunicazioni al Comune competente ed il numero di matricola assegnato;
- esporre in ogni cabina le avvertenze per l´uso e una targa con i dati dell´impianto, il nome dell´installatore e del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.
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ITALCERT opera su tutto il territorio nazionale ed è in grado inoltre di offrire, tramite la propria rete di ispettori qualificati, attività ispettive di: |
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- verifica periodica e straordinaria
- valutazione della conformitá
su Ascensori e Montacarichi (Dir. 2014/33/UE) e Piattaforme Elevatrici e per Disabili (Dir. 2006/42/CE) ai sensi della normativa vigente (DPR 162/99 - D.Lgs. 17/2010 - DPR 241/2010)
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