ASCENSORI E COMPONENTI DI SICUREZZA
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La legislazione
Gli ascensori e i componenti di sicurezza utilizzati per gli ascensori rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.

Campo di applicazione
La Direttiva Ascensori 2014/33/UE si applica, agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

  • a) di persone;
  • b) di persone e cose;
  • c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltá, ed è munito di comandi situati all´interno del supporto del carico o a portata di una persona all´interno del supporto del carico. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell´allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
2. Sono esclusi dall´ambito di applicazione della presente direttiva:
  • a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocitá di spostamento non supera 0,15 m/s;
  • b) gli ascensori da cantiere;
  • c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  • d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell´ordine;
  • e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  • i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all´accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  • j) i treni a cremagliera;
  • k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Tra gli altri concetti, la Direttiva 2014/33/UE introduce i principi di Accreditamento ai sensi del Regolamento 765/2008/CE cui sono soggetti gli Organismi ai fini dello loro autorizzazione e notifica. La Direttiva 2014/33/UE è una rifusione della Direttiva 95/16/CE che è stata abrogata il 20 aprile 2016.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
« ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull´orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

Procedure di certificazione
Prima della loro commercializzazione, gli ascensori devono essere sottoposti ad una delle seguenti procedure di valutazione della conformitá :

 

a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformitá a un ascensore modello sottoposto all´esame UE del tipo di cui all´allegato IV, parte B:

  • i) l´esame finale per ascensori di cui all´allegato V;
  • ii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá del prodotto per ascensori di cui all´allegato X;
  • iii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá della produzione per ascensori di cui all´allegato XII;

b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualitá approvato in conformitá all´allegato XI:

  • i) l´esame finale per ascensori di cui all´allegato V;
  • ii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá del prodotto per ascensori di cui all´allegato X;
  • iii) la conformitá al modello basata sulla garanzia della qualitá della produzione per ascensori di cui all´allegato XII;

c) la conformitá basata sulla verifica dell´unitá per ascensori di cui all´allegato VIII;

d) la conformitá basata sulla garanzia totale di qualitá e sull´esame del progetto per ascensori di cui all´allegato XI.


 
Elenco degli allegati della Direttiva 2014/33/UE

 
Allegato I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
Allegato II-A CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI conformitá UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
Allegato II-B CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI conformitá UE PER GLI ASCENSORI
Allegato III ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
Allegato IV ESAME UE DEL TIPO PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo B)
Allegato V ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI
Allegato VI conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo E)
Allegato VII conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo H)
Allegato VII conformitá BASATA SULLA VERIFICA DELL´UNITÀ PER GLI ASCENSORI (Modulo G)
Allegato IX conformitá AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (Modulo C 2)
Allegato X conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI (Modulo E)
Allegato XI conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI (Modulo H1)
Allegato XII conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI (Modulo D)
 


In tutte le procedure di certificazione elencate (Allegato IV – Allego XII ) deve essere coinvolto un Organismo Notificato che svolge le diverse attività previste.

ITALCERT è Organismo Notificato con n° 0426 per il rilascio di certificazioni CE secondo le procedure di valutazione della conformitá riportate nei seguenti allegati della Direttiva 2014/33/UE:

  • ALLEGATO V - ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI
  • ALLEGATO VIII - conformitá BASATA SULLA VERIFICA DELL´UNITÀ PER GLI ASCENSORI (Modulo G)
  • ALLEGATO X - conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI (Modulo E)
  • ALLEGATO XI - conformitá BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI qualitá PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI (Modulo H1)
  • ALLEGATO XII - conformitá AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA qualitá DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI (Modulo D)

Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all´articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Validit à delle certificazioni emesse in accordo alla Direttiva 95/16/C
Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell´ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Esercizio di ascensori e montacarichi
Il DPR 30.04.99, n° 162 prevede una serie di disposizioni cui deve sottostare il proprietario o il legale rappresentante dell´edificio in cui vi siano ascensori e/o montacarichi in servizio privato:

  • effettuare la dichiarazione di messa in servizio dell´impianto al comune competente (oltre ai dati relativi all´impianto, devono essere comunicati i nominativi dell´installatore dell´ascensore o costruttore del montacarichi, della ditta di manutenzione e dell´organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche);

  • affidare la manutenzione a persona abilitata o ad una ditta di manutenzione avente personale abilitato;

  • affidare l´incarico delle verifiche periodiche ad un Organismo Notificato oppure ad un Ente Pubblico;

  • nel caso di modifiche all´impianto o nel caso di verifica periodica con esito negativo o a seguito di incidenti far effettuare, dopo aver provveduto all´adeguamento dell´impianto, la verifica straordinaria ad uno degli organismi di cui sopra;

  • assicurare la disponibilità del libretto dell´impianto contenente, oltre ai dati dell´impianto, anche l´esito delle manutenzioni, i verbali delle verifiche periodiche, le comunicazioni al Comune competente ed il numero di matricola assegnato;

  • esporre in ogni cabina le avvertenze per l´uso e una targa con i dati dell´impianto, il nome dell´installatore e del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.


  ITALCERT opera su tutto il territorio nazionale ed è in grado inoltre di offrire, tramite la propria rete di ispettori qualificati, attività ispettive di:
 
 


  • verifica periodica e straordinaria
  • valutazione della conformitá

su Ascensori e Montacarichi (Dir. 2014/33/UE) e Piattaforme Elevatrici e per Disabili (Dir. 2006/42/CE) ai sensi della normativa vigente (DPR 162/99 - D.Lgs. 17/2010 - DPR 241/2010)



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