MACCHINE - RUMORE
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CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DIRETTIVA RUMORE 2000/14/CE

CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

LA LEGISLAZIONE
La direttiva 2006/42/CE (che ha sostituito la precedente direttiva 98/37/CE) stabilisce le regole e le modalità da seguire obbligatoriamente per immettere in commercio ogni tipo di attrezzatura che rientri nella definizione di "macchina" individuata nella direttiva ("insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata").
La direttiva stabilisce che per determinate tipologie di macchine (elencate nell′allegato IV) il fabbricante debba ottenere una certificazione specifica prima di poter procedere con la vendita / immissione in commercio. In tal caso il fabbricante deve rivolgersi ad un Organismo Notificato come ITALCERT.
Per le restanti tipologie invece il fabbricante immette in commercio la macchina sotto la propria diretta responsabilità, dovendo comunque garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/42/CE. In questo caso il fabbricante, a livello volontaristico o per specifiche richieste del mercato, può comunque rivolgersi ad ITALCERT per far eseguire la valutazione di conformità del prodotto, ed ottenere il rilascio di un attestato di conformità alla direttiva.

MACCHINE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE
  1. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  2. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
  3. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili.
  4. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
  5. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
  6. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
  7. Seghe a catena portatili da legno.
  8. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
  9. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
  10. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
  11. Macchine per lavori sotterranei (locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica).
  12. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
  13. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
  14. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
  15. Ponti elevatori per veicoli.
  16. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
  17. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
  18. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
  19. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
  20. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
  21. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
  22. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE
Il fabbricante di una tipologia di macchina che rientri nell′elenco dell′Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE deve rivolgersi ad un Organismo di Certificazione Notificato per ottenere la certificazione CE che consenta la vendita della macchina in oggetto nell′Unione Europea.
ITALCERT è Organismo Notificato e riconosciuto dall′Unione Europea per la certificazione delle macchine rientranti nell′elenco dell′Allegato IV e svolge attività di certificazione di macchine con la massima competenza e esperienza pluriennale.
Le procedure di certificazione previste sono:

  1. Esame CE del tipo (Allegato IX). In questo caso il fabbricante sottopone a ITALCERT per sua verifica e approvazione il fascicolo tecnico predisposto (come previsto dall′Allegato VII della Direttiva); ad esito positivo dell′esame documentale ITALCERT effettua controlli e prove su un esemplare ("tipo") della macchina oggetto di certificazione. Il certificato emesso ha durata di 5 anni e nel periodo di validità della certificazione il fabbricante può immettere in commercio esemplari di macchine garantendo che tali esemplari siano identici al tipo approvato.
  2. Garanzia Qualità Totale (Allegato X). In questo caso il fabbricante applica un sistema qualità completo che copra progettazione, produzione, ispezioni e collaudo e lo sottopone all′esame di ITALCERT. L′approvazione del sistema qualità per un determinata tipologia di macchine permette al Fabbricante di immettere in commercio tale tipologia, assicurando di mantenere la conformità del sistema qualità. La valutazione di ITALCERT viene effettuata presso le sedi del fabbricante e prevede, oltre alla verifica iniziale, controlli periodici su base almeno annuale. Il certificato emesso ha durata triennale.

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ITALCERT fornisce con il proprio personale eventuali chiarimenti in merito alle procedure più appropriate da seguire per l′ottenimento della certificazione. Il Fabbricante può richiedere a ITALCERT un preventivo economico per la certificazione secondo Direttiva Macchine fornendo i propri dati anagrafici e le informazioni tecniche generali sulle macchine da sottoporre a certificazione scrivendo all′indirizzo e-mail grecchi@italcert.it.

 

CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DIRETTIVA RUMORE 2000/14/CE
La Direttiva 2000/14/CE modificata dalla Direttiva 2005/88/CE (recepite rispettivamente dal D.Lgs. 262/2002 e dal DM 24/07/2006) disciplina le emissioni acustiche ambientali di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all′aperto. La direttiva 2000/14/CE suddivide le macchine e le attrezzature in due categorie:

  • macchine soggette a limiti di emissione acustica (art.12): macchine che devono obbligatoriamente venir controllate da un Organismo Notificato che le verifichi sia in fase di progettazione che di produzione. L'intervento dell'Organismo Notificato non è limitato all'esecuzione di sole prove di tipo, ma anche ad un'attività di controllo nel corso della produzione, mediante ripetizione di prove o sorvegliando il Sistema di Gestione per la Qualità (Allegato VI, VII e VIII)
  • macchine soggette solo alla marcatura di rumorosità (art.13): macchine che non hanno l'obbligo di rispettare limiti di rumore ma su queste è comunque necessario eseguire le prove, dichiarare il valore di potenza sonora garantita e apporre la marcatura di conformità (Allegato V)

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Allegato V: Controllo interno della produzione
Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature il fabbricante accerta e autodichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alla presente direttiva. ITALCERT predispone una relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate con indicazione del livello di potenza sonora garantito.

Allegato VI: Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici
Il costruttore predispone la documentazione tecnica e successivamente ITALCERT elabora una relazione in cui valuta la conformità rispetto alla presente direttiva.
L′Allegato VI prevede che vengano effettuati dei controlli periodici secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante:

  • ITALCERT conduce controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità della macchina o attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente direttiva, in particolare su marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura, redazione della dichiarazione CE di conformità, strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
  • ITALCERT esegue prove fonometriche secondo l′Allegato III ad intervalli casuali su un adeguato campione della produzione finale o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti con i requisiti corrispondenti della direttiva. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti: marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura; redazione della dichiarazione CE di conformità.

Per entrambe le procedure la frequenza dei controlli sarà definita da ITALCERT secondo i risultati delle precedenti ispezioni, comunque un controllo completo sarà condotto almeno ogni 3 anni.

Allegato VII: Verifica dell′esemplare unico
ITALCERT verifica se la macchina o l′attrezzatura è stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica, concorda ed effettua le necessarie prove di misurazione dell′emissione sonora e, in caso di conformità alla direttiva, rilascia un certificato di conformità CE.

Allegato VIII: Garanzia di qualità totale
Il fabbricante applica un sistema di gestione della qualità ISO 9001 per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto. ITALCERT valuta il sistema di gestione della qualità per determinare se soddisfa i requisiti della norma ISO 9001 e svolgerà annualmente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit di sistema effettuati e, in caso di prove fonometriche, una relazione sulle stesse.

CONTATTI
Il Fabbricante può richiedere a ITALCERT un preventivo economico per la certificazione secondo la Direttiva 2000/14/CE compilando il modulo di richiesta di offerta presente nell′area Documenti specifici e modulistica.


Documenti specifici
e modulistica

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